Skip to main content

Arbitrato - impugnazione lodo – nullità – Cass. n. 19604/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità – decisione - Accoglimento - Conseguenze - Inesistenza del compromesso - Materie non compromettibili in arbitri - Pronuncia nel merito - Esclusione.

In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19604 del 18/09/2020 (Rv. 659022 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_824_1

CORTE

CASSAZIONE

19604

2020