Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio – Cass. n. 18600/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità. Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_829