Eccezione di compromesso - Questione di giurisdizione o di competenza - Cass. n. 26696/2020
Arbitrato - competenza - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.
In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26696 del 24/11/2020 (Rv. 659723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1