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Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello – Cass. n. 28191/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello - Motivi non dedotti - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Questioni decise nel lodo - Riesame d'ufficio - Esclusione.

Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28191 del 10/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829

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