Impugnazione del lodo arbitrale – Cass. n. 19602/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità -Impugnazione del lodo arbitrale - Accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri - Incensurabilità - Limiti - Difetto assoluto di motivazione.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_824_1, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_827