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Inesistenza del compromesso – Cass. n. 19993/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' – decisione - Accoglimento - Conseguenze - Inesistenza del compromesso - Materie non compromettibili in arbitri - Pronuncia nel merito - Esclusione.

In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19993 del 23/09/2020 (Rv. 659004 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_824_1,Cod_Proc_Civ_art_828Cod_Proc_Civ_art_042

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