Impugnazione per nullità del lodo arbitrale – Cass. n. 291/2021
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi n. 11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna della motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa pronuncia-Sussistenza- Distinzione.
In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1