Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura decisoria - Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva della prima fase di giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria della causa, essendo la relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1463 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830, Cod_Proc_Civ_art_177