Concessioni di pubblici servizi – Cass. n. 8094/2021
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - controversie assoggettabili - Concessioni di pubblici servizi - Convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento.
In materia concessioni di pubblici servizi, non é consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia reatroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021 (Rv. 660978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1