Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Obbligo di motivazione del lodo - Modalità.
In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021 (Rv. 661441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_829
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16077
2021