Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri – Cass. n. 36374/2021
Arbitrato - arbitrato estero - Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie.
In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36374 del 24/11/2021 (Rv. 662927 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1341