Arbitrato - in genere - arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Conseguenze.
L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 (Rv. 663066 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_819
Corte
Cassazione
34569
2021