Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati – Cass. n. 15713/2022
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - forma - Arbitrato - Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Validità - Condizioni - Fattispecie.
La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15713 del 17/05/2022 (Rv. 664751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_808