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Autorizzazione a decidere secondo equità – Cass. n. 16780/2022

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Arbitrato societario - Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione - Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze.

 

In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16780 del 24/05/2022 (Rv. 664945 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829

 

Corte

Cassazione

16780

2022