Impugnazione del lodo per nullità – Cass. n. 19852/2022
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - in genere - Arbitrato rituale - Impugnazione del lodo per nullità - Eccezione e rilievo d'ufficio della non arbitrabilità della controversia - Ammissibilità ex art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha comunque escluso la nullità della clausola compromissoria inserita da un pubblica amministrazione in un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, rilevando che l'art. 3, comma 19, della l. n. 244 del 1007, che aveva posto il relativo divieto, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata, era stata definitivamente abrogata).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19852 del 20/06/2022 (Rv. 665037 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_817, Cod_Proc_Civ_art_829