Skip to main content

Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale – Cass. n. 27954/2022

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.

 

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456

 

Corte

Cassazione

27954

2022