Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - termini - Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33140 del 10/11/2022 (Rv. 666231 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816_2, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285
Corte
Cassazione
33140
2022