Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale – Cass. n. 7335/2023
Arbitrato - in genere - Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale.
Il vizio afferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c, in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l.n. 25 del 1994, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.n. 40 del 2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7335 del 14/03/2023 (Rv. 667218 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_829