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Autorizzazione alla decisione secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo – Cass. n. 7201/2023

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Clausola compromissoria anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnabilità del lodo ex art. 829, comma 2, c.p.c. - Autorizzazione alla decisione secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo - Conseguenze - Rilevazione o eccezione di "errores in procedendo" - Possibilità - Ragioni.

 

Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7201 del 10/03/2023 (Rv. 667288 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_817

 

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Cassazione

7201

2023