Arbitrato in materia di contratti pubblici - Nomina di consulente tecnico - Liquidazione del compenso - Opponibilità ex art. 241 d.lgs. n. 163 de 2006, nella versione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - Sussistenza.
In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28227 del 09/10/2023 (Rv. 669172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_814