Arbitrato - procedimento arbitrale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23984 del 07/08/2023 (Rv. 668879 - 01)
Pendenza del giudizio arbitrale - Costituzione di parte civile nel processo penale - Conseguenze - Norme applicabili.
In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall'art. 819 ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e procedimento civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23984 del 07/08/2023 (Rv. 668879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_819_3