Cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa della nullità del lodo - Omessa riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Ragioni.
In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l’estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024 (Rv. 670256-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_310