Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10216 del 19/05/2015
Disciplina ex art. 720 cod. civ. - Scelta del condividente assegnatario sulla base della maggiore offerta rispetto al prezzo di stima - Legittimità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10216 del 19/05/2015
In tema di divisione, quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10216 del 19/05/2015