Rimborso delle spese elettorali - Appropriazione del tesoriere - Responsabilità erariale soggetta a giurisdizione contabile - Sussistenza - Esclusione - Responsabilità civile soggetta a giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10094 del 18/05/2015
Le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, nella disciplina anteriore alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non recano un vincolo di destinazione pubblicistica, sicché la condotta appropriativa del tesoriere del partito non dà luogo a responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione del giudice contabile, ma a responsabilità civile soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che il partito stesso, associazione privata non riconosciuta, può adire per il ripristino della propria consistenza patrimoniale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10094 del 18/05/2015