Godimento di lunga durata - Diversa rilevanza tra parenti e tra vicini - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015
In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015