Caccia - ordinamento amministrativo - regioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 19/06/2015
Legge reg. Umbria n. 23 del 1996 - Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole - Diritto del privato al rispetto della procedura per l'accertamento dei danni e la verifica di proporzionalità tra pregiudizio e stanziamento erogato - Sussistenza - Diritto all'integrale risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 19/06/2015
In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel regime della legge reg. Umbria 20 agosto 1996, n. 23, il privato, mentre vanta un diritto soggettivo al rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e alla proporzione tra la loro entità e lo stanziamento erogato, è, invece, titolare di un semplice interesse legittimo all'integrale risarcimento dei danni, che è condizionato all'ammontare dei fondi regionali all'uopo assegnati. Ne consegue che, per i danni previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale citata, verificatisi nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica o inselvatichita, la risarcibilità completa del danno accertato non comporta il diritto alla liquidazione in via integrale ma solo nei limiti delle disponibilità e capienza del relativo fondo regionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 19/06/2015