Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 19/06/2015
Allorché un'associazione temporanea di imprese sia convenuta dall'appaltante a titolo di responsabilità contrattuale, è ammissibile la chiamata in garanzia impropria operata dall'impresa capogruppo nei confronti di un terzo, quale esecutore delle opere commissionate dalla stessa, non ostandovi il potere di rappresentanza esclusiva delle imprese riunite spettante alla mandataria, e giustificandosi l'esigenza di garantire l'azionabilità della manleva in funzione del rispetto dei principi di concentrazione, economia e ragionevole durata dei giudizi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 19/06/2015