Magistrato del P.M. - Sollecito della relazione di P.G. ed istanza di proroga delle indagini - Omissione e richiesta di archiviazione - Rilevanza disciplinare - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12311 del 15/06/2015
Non commette illecito disciplinare per violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato del P.M. che, conferita una delega investigativa alla polizia giudiziaria, non solleciti il deposito della relazione, né faccia istanza di proroga delle indagini, ma presenti richiesta di archiviazione, trattandosi di condotta che rientra nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al magistrato inquirente.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12311 del 15/06/2015