Giudizi in materia di stato delle persone - Intervento obbligatorio del P.M. - Comunicazione degli atti - Sufficienza - Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6136.1 del 26/03/2015
Al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6136.1 del 26/03/2015