1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti.
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Articolo vigente
Art. 1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti.
1. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
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Documenti collegati:
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fine
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