Skip to main content

1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1583.Mancato godimento per riparazioni urgenti.

1. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello