impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
Assunzione di incarichi senza autorizzazione - Obbligo di versamento del compenso all'Amministrazione di appartenenza - Natura giuridica - Sanzione disciplinare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Previa contestazione disciplinare - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
In tema di pubblico impiego, l'obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, previsto dall'art. 53, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui è stato trasfuso l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dapprima dall'art. 2 del d.l. 14 settembre 1993, n. 358, convertito in legge 12 novembre 1993, n. 448, poi dall'art. 1 del d.l. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e infine dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), in quanto imposto innanzitutto all'ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e solo in difetto al lavoratore che lo ha percepito, non è configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010