Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14923 del 14/07/2005
Competenza del giudice di pace - Carattere generale - Configurabilità - Fondamento - Eccezioni previste dall'art. 22 "bis" legge n. 689 del 1981 (introdotto dall'art. 98 d. lgs. n. 507 del 1999) - Tassatività - Disciplina sanzionatoria in tema di assegni bancari - Elencazione - Mancanza - Ipotesi rientrante nella materia tributaria e valutaria - Configurabilità - Esclusione.
In materia di opposizione a sanzioni amministrative, la competenza del giudice di pace è, ai sensi dell'art. 22 "bis", primo comma, legge n. 689 del 1981 (introdotto dall'art. 98 d. lgs. n. 507 del 1999), di ordine generale, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal secondo e dal terzo comma del medesimo art. in favore del tribunale e dal quarto comma in favore della corte d'appello, del t.a.r. e delle commissioni tributarie; ipotesi tra le quali non risulta contemplata la disciplina sanzionatoria in tema di assegni bancari, che non può intendersi nemmeno compresa nella materia tributaria e valutaria di cui al secondo comma lett. g) dell'art. 22 "bis" in questione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14923 del 14/07/2005