Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10876 del 25/05/2016
Valore della controversia - Criterio parametrico e di massima - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure l'applicazione dello scaglione tariffario relativo a cause del valore indeterminabile in luogo di quello, più elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum", essendo stata proposta una domanda risarcitoria "manifestamente improponibile").
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10876 del 25/05/2016