Istruzione e scuole - università - personale - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9279 del 09/05/2016
Personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Criterio di computo - Retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari - Inclusione - Condizioni.
L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità De Maria"), riconosciuta dall'art. 1 della l. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9279 del 09/05/2016