Fondo di previdenza Isveimer - Limite di spesa ex art. 4 del d.l. n. 497 del 1996 - Formazione e ammontare delle riserve matematiche - Censure - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni.
In riferimento al Fondo di previdenza integrativa dell'Isveimer, posto il limite di spesa fissato dall'art. 4 del d.l. n. 497 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 588 del 1996, sussiste un difetto di interesse degli iscritti a formulare censure sulle modalità di formazione e sull'ammontare complessivo delle riserve matematiche, atteso che dall'accoglimento di queste non potrebbero ricavare alcun beneficio non potendo la liquidazione del Fondo comportare una spesa superiore al limite imposto per legge.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8073 del 21/04/2016