Sentenza penale non definitiva - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Esplicitazione in motivazione - Necessità - Generico richiamo alla sentenza penale - Insufficienza - Omessa motivazione - Configurabilità.
Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale. che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010