Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27398 del 28/12/2009
Divieto ex art. 1, comma 20, della legge n. 560 del 1993 - Violazione - Effetti - Nullità del contratto nei confronti sia dell'ente gestore che dei contraenti - Acquirenti familiari dell'assegnatario - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di edilizia residenziale e pubblica, il divieto di alienazione, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, determina la nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto sia nei confronti dell'ente gestore dell'alloggio che delle parti contraenti, anche nel caso in cui gli acquirenti siano familiari conviventi con l'assegnatario, trattandosi di divieto assoluto e disciplinato da norma imperativa, che non prevede al riguardo eccezioni o deroghe o limitazioni e che persegue il fine di impedire gli atti speculativi e di garantire il conseguimento dello scopo proprio della destinazione di tali alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli assegnatari provvisti dei prescritti requisiti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27398 del 28/12/2009