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esame avvocato 2016 - anche quest'anno abbiamo fatto supercentro!!

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO - ESAME AVVOCATO 2016 ANCHE QUEST'ANNO ABBIAMO FATTO SUPERCENTRO!!

PARERE DIRITTO CIVILE
La traccia n. 2 poneva una duplice questione oggetto di ripetute ed approfondite tracce svolte in aula e lezioni frontali. In particolare, la donazione di cosa altrui e l'usucapione abbreviata sono state affrontate con la tracci n. 19 svolta in aula il 25.11.2016 e la donazione indiretta con i risvolti in tema di forma e di differenza rispetto alla donazione diretta sono stati affrontati nella traccia n. 3 svolta in aula il 30.9.2016. Entrambi i profili hanno, inoltre, formato oggetto anche della dispensa in materia di donazione e di tracce bis.

PARERE DIRITTO PENALE
La questione posta dalla traccia n. 2 sulla turbativa d'asta è stata oggetto di approfondita analisi nel focus intitolato "Rapporti tra turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" pubblicato in piattaforma e relativo proprio alla sentenza Cass., 25 giungo 2015, n. 26840.
La traccia n. 1 poneva diversi profili problematici tutti sviscerati nel corso delle lezioni frontali ed oggetto di dispense: art. 48 c.p. ed il dolo.

ATTO GIUDIZIARIO CIVILE
L'atto di citazione per revocatoria ordinaria è stato svolto in aula il 26 novembre. Inoltre gli stessi fatti della traccia estratta hanno formato oggetto della seguente traccia bis pubblicata in piattaforma il giorno stesso (nonché svolta in aula alla FULL IMMERSION ESAME AVVOCATO 2015) di cui si riporta il testo:
"Tizio e Caia, nel periodo gennaio – settembre 2013, accumulavano nei confronti della società Fashion Moda s.r.l. ingenti debiti per mancato pagamento di numerose partite di abbigliamento che la società aveva loro fornito in base al contratto di fornitura stipulato dalle parti nel maggio 2012.Nonostante le reiterate richieste di pagamento e la sospensione della fornitura effettuate a partire dal dicembre 2013, Tizio e Caia non oneravano i debiti. In data 26.9.2014, Tizio sottoscriveva l’accordo di separazione consensuale dalla moglie Caia, avanti al Presidente del Tribunale, che omologava la separazione consensuale, che prevedeva a carico di Tizio il mantenimento dei figli con un assegno mensile pari ad €1500,00 ed il trasferimento della proprietà dell’unico immobile di sua proprietà esclusiva. Poco dopo, in data 30.11.2014, in esecuzione del suddetto accordo di separazione, Tizio sottoscriveva l'atto con cui trasferiva ai figli minori Caietta e Mevietto la proprietà esclusiva del suddetto immobile, che, peraltro, era gravato da ipoteca iscritta in favore della Banca Alfa, la quale, tempo addietro, aveva concesso a Tizio il mutuo per l’acquisto dell’immobile stesso. Il candidato, assunte le vesti del legale della Fashion moda s.r.l. rediga l’atto giudiziario più opportuno per tutelare le ragioni del proprio cliente".

2. ATTO GIUDIZIARIO PENALE
Oltre ad aver trattato il delitto di rapina in occasione di una traccia svolta in aula, la questione principale da affrontare nell'atto di appello (sulla cui redazione ci siamo ben preparati in diverse occasioni) attiene alla illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui applica l'amento di pena per la recidiva c.d. obbligatoria ex art. 99 commi 4 e 5 c.p.p. La questione è stata affrontata e risolta nel seguente FOCUS: "Recidiva: natura, funzione, tipologie e rapporti con la Costituzione. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 23 luglio 2015, n.185: illegittima la recidiva obbligatoria", che, infatti, anche con riferimento al reato di rapina aggravata ai sensi dellìart. 628 comma 3 c.p. (come quello oggetto della traccia estratta, richiamato dall'art. 407 comma 2 lett. a) si concludeva così: "l’art. 99, quinto comma, cod. pen., nel prevedere che nei casi di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., la recidiva è obbligatoria, contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell’art. 3 Cost. in virtù di tali considerazioni deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»".
Inoltre, la medesima questione ha formato oggetto dell'incidente di esecuzione svolto in aula.

Siamo convinti che, in ogni caso, come ogni anno, la scuola foroeuropeo abbia fornito agli studenti il metodo redazionale, gli strumenti ed il bagaglio giuridico per affrontare al meglio qualsiasi traccia, anche quelle non trattate in aula o nel materiale pubblicato in piattaforma!