Danno alla salute - Liquidazione - Mancata applicazione delle "tabelle di Milano" quale vizio di violazione di legge - Sopravvenienza giurisprudenziale del principio in corso di causa - Richiesta di applicazione del sistema tabellare per la prima volta in sede di precisione delle conclusioni - Ammissibilità.
In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il principio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016