Avvocati stabiliti - Abogados - Iscrizioni irregolari per centinaia di cittadini italiani che hanno acquisito il titolo in Spagna ?
riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) acquisito in spagna da parte di cittadini italiani - 332 decreti di rigetto - revisione delle iscrizioni, nell’ambito dei doveri di corretta tenuta dell’Albo, degli Elenchi e dei Registri
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile Ufficio II - Ordini professionali Reparto internazionale
Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
Oggetto: riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani.
Allegati: elenco di n. 332 decreti di rigetto.
Facendo seguito alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi del 9 giugno 2016 in merito alla problematica relativa al riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna e all’esame delle domande presentate dai nominativi di cui all’elenco allegato (che costituisce parte integrante del menzionato verbale), per un totale di n. 332 pratiche, si evidenzia che la scrivente Direzione generale ha completato l’adozione dei conseguenti decreti di rigetto.
Come illustrato in conferenza, i richiedenti in esame sono in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia; a seguito della richiesta di omologazione presentata in data successiva al 31 ottobre 2011, il Ministerio de Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l’omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; infine, gli interessati hanno documentato di essere iscritti a un Colegio de Abogados in Spagna.
Si ricorda che fin dall’11 dicembre 2014 la conferenza di servizi, all’unanimità, aveva deliberato di sospendere l’esame delle pratiche relative all’acquisizione della qualifica professionale di abogado in Spagna da parte di cittadini comunitari che abbiano conseguito il titolo di laurea in Italia per poi ottenere - esclusivamente attraverso un procedimento di omologa accademica - il titolo professionale in Spagna e successivamente chiederne il riconoscimento italiano, in attesa di una risposta chiara ed univoca da parte delle autorità competenti in Spagna, con particolare riferimento a tutte le pratiche relative ad omologhe ottenute successivamente al 31 ottobre 2011.
A partire dal 17 febbraio 2015, attraverso il sistema informatico IMI, la Spagna ha indicato quale autorità competente in materia il Ministerio de Justicia, in sostituzione del Ministerio de la Educacion.
A seguito delle domande formulate in relazione ad alcuni soggetti che avevano chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di abogado, con la specifica richiesta di rispondere alla luce delle novità normative intervenute e alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006, il Ministerio de Justicia ha risposto a tutti gli interrogativi proposti in maniera sostanzialmente identica, rappresentando che:
•“Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato... La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de laAbogacia Espahola” (richiesta IMI 39462 (ex 35651);
•“L 'iscrizione è irregolare e il Consejo de la Abogacia Espahola deve annullarla. La disposizione addizionale nona della legge 34/2006, del 30 ottobre obbliga coloro che hanno avanzato la propria richiesta di omologazione dopo il 31/10/11 a frequentare un master specifico e sostenere un esame di Stato” (richiesta IMI 39620);
•“L'iscrizione è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacia Espahola. La disposizione addizionale nona della legge 34/2006, del 30 ottobre stabilisce che coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare il master specifico e superare un esame di Stato” (richiesta IMI 39624);
•“Sono esentati solamente coloro che hanno chiesto l'omologazione entro il 31/10/2011 e si iscrivano a un Colegio de Abogados entro il termine di due anni dal conseguimento dell'omologazione. IL REAL DECRETO 967/2014 SI RIFERISCE A TITOLI UNIVERSITARI E NON A PROFESSIONI REGOLAMENTATE, PERTANTO NON SI APPLICA ALL'ACCESSO ALLA ABOGACIA [AVVOCATURA]”.
Sulla base delle informazioni acquisite, è dunque emerso con chiarezza che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado asseritamente acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l’esame di Stato» ove avessero attivato la procedura dono il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla normativa interna spagnola, per come interpretata dall’autorità competente spagnola (e non da questo Ministero) e per come ufficialmente comunicato, ai fini dell’accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.
Il Ministerio de Justicia ha inoltre comunicato, in data 24 aprile 2015, che la prima sessione dell’esame di Stato introdotto dalla riforma si è svolta nell’anno 2014, ciò che dimostrava plasticamente come nessuno dei soggetti che si fosse iscritto in precedenza potesse averlo superato prima dell’iscrizione al rispettivo Colegio de Abogados.
È emersa quindi una evidente “scissione” tra il dato formale e il dato sostanziale, nel senso che la stessa autorità competente spagnola ha comunicato ufficialmente come numerose iscrizioni ai locali Albi degli avvocati (dato formale) fossero viziate (dato sostanziale).
Solo a seguito di reiterate richieste da parte di questa Direzione generale di ulteriori chiarimenti in ordine alla validità del titolo di soggetti versanti in condizioni identiche - per le quali erano state fomite risposte contraddittorie e che hanno comportato una stasi procedimentale - anche il Consejo de la Abogacia Espafiola. con risposta inviata in data 11 maggio 2016 tramite il sistema IMI (caso n. 49272), ha infine esplicitamente confermato che “si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011.
A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge”.
In tale occasione, lo stesso Consiglio ha inoltre precisato che “attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre”, come pure che, per poter accedere alla professione di avvocato, è necessario innanzitutto soddisfare i requisiti stabiliti dallo ordinamento e quelli relativi ai titoli.
È quindi stato possibile definire la questione nel corso della citata conferenza di servizi del 9 giugno 2016, che ha deliberato all’unanimità di rigettare le domande di riconoscimento del titolo di abogado asseritamente acquisito in Spagna presentate da tutti coloro che, avendo richiesto l’omologazione del titolo accademico in Spagna successivamente al 31 ottobre 2011, hanno documentato iscrizioni che non fossero precedute dalla frequenza del master e dal superamento dell’esame di Stato in Spagna.
La medesima conferenza di servizi — con il parere conforme del rappresentante di codesto Consiglio nazionale - ha in tale occasione evidenziato la necessità di coordinare l’interpretazione e l’applicazione delle due direttive riguardanti il titolo di avvocato conseguito nell’Unione Europea, ossia la direttiva 2005/36/CE e la direttiva 98/5/CE, e conseguentemente la necessità di sollecitare tutti i COA a verificare se i richiedenti in esame presso il Ministero della giustizia (oggi destinatari dei decreti di rigetto! abbiano anche presentato domanda ai CO A stessi per l’iscrizione come avvocati stabiliti, provvedendo a respingere le relative domande o a cancellare eventuali avvocati stabiliti già iscritti ma rientranti nella fattispecie in esame.
A conferma dell’importanza di procedere a tale verifica, si rappresenta che, di recente, è pervenuta a questa Direzione generale esplicita richiesta, da parte di un Consiglio circondariale italiano, di verificare la validità di un titolo di abogado e della conseguente iscrizione in un Colegio de abogados in Spagna di un avvocato stabilito iscritto alla sezione speciale dell’albo del Consiglio stesso da tre anni e in attesa di riscontro alla domanda di diventare avvocato integrato in Italia.
A seguito degli accertamenti effettuati attraverso il sistema IMI, il Ministerio de Justicia spagnolo ha chiarito che tale soggetto non aveva diritto d’accesso alla professione di abogado in Spagna, specificando che lo stesso (peraltro già iscritto a un Colegio de abogados) avrebbe a tal fine dovuto effettuare un master omologato per l’accesso all’avvocatura e superare un esame di Stato.
Per tutto quanto sopra esposto, si invita codesto Consiglio nazionale:
-a verificare se i nominativi di cui all’allegato elenco abbiano anche ottenuto, in virtù del titolo di abogado, l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (o se siano divenuti integrati a seguito del decorso di tre anni dall’iscrizione come stabiliti) presso i Consigli dell’ordine locali;
-a sollecitare i Consigli dell’ordine locali a verificare, in relazione a tutti gli abogados iscritti all’albo professionale, se vi siano soggetti che hanno conseguito il titolo di abogado in Spagna pur trovandosi nella situazione di criticità sopra decritta (che, sulla base delle informazioni ufficiali acquisite da questa Direzione generale da parte delle competenti autorità spagnole, si realizza nel caso di richiesta di omologazione del titolo accademico in Spagna successiva al 31 ottobre 2011, nonché di iscrizione a un Colegio de abogados in Spagna non preceduta dalla frequenza del master e dal superamento dell’esame di Stato), con invito ad adottare, nei casi effettivamente riscontrati, i provvedimenti di competenza;
-a raccomandare ai Consigli dell’ordine locali, all’atto della ricezione di domande di iscrizione da parte di soggetti che presentino un titolo abilitativo spagnolo, di procedere agli opportuni controlli, nei termini sopra indicati.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si assicura la piena disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni forma di supporto informativo che fosse ritenuto utile.
II Direttore generale
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III - Reparto Internazionale
Omissis elenco
Domande di riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito in Spagna - elenco allegato al verbale della conferenza di servizi del 9 giungo 2016 - decreti di rigetto