Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977
Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del danno - valore delle relative controversie - limite massimo della competenza del giudice adito.*
Poichè ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa. ( V 3969/75, mass n 378256).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977