Professionisti - ingegneri e architetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26063 del 20/11/2013
Incarichi di progettazione conferiti dallo Stato e da altri enti pubblici - Disciplina prevista dall'art. 6 della legge n. 404 del 1977 - Esclusione del rimborso delle spese in forma forfettaria - Carattere imperativo della norma - Effetti - Pattuizione contraria - Nullità - Campi di applicazione - Progettazione affidata a più professionisti con individuazione delle parti - Inclusione - Condizioni.
In tema di incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, l'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, che dispone la corresponsione del rimborso spese di cui alla tariffa professionale in base alla solo documentazione prodotta con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria, è una norma a carattere imperativo, con conseguente nullità di ogni contraria pattuizione, ed ha portata generale, trovando applicazione anche al di fuori del settore dell'edilizia carceraria pur quando si tratti di progettazione per la stessa opera affidata a più professionisti, ove siano individuate le parti affidate a ciascuno di loro e ognuno possa lavorare secondo le proprie competenze, sempreché le varie parti del progetto vadano a comporsi nell'identità dell'opera complessiva oggetto dell'incarico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26063 del 20/11/2013