Professionisti - ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Inderogabilità Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011
Professionisti - ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Inderogabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011
Professionisti - ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 3 Cost. -
L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dall'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 Cost., poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6 legge cit. riguarda anche i professionisti privati. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su richiesta dell'ing. Sergio Ce.., il Presidente del Tribunale di Lecce, con decreto del 2 luglio 1994 ingiungeva, al Comune di Poggiardo, il pagamento della somma di L. 20.984.288 oltre Iva e interessi a saldo del corrispettivo per l'attività professionale svolta in ordine ai lavori di completamento presso lo stabile dell'Istituto Statale d'arte.
Proponeva opposizione il Comune di Poggiardo, deducendo di aver conferito l'incarico della progettazione e della direzione dei lavori di completamento dell'Istituto statale d'arte, congiuntamente all'ing. Ce.. ed a tre geometri e di aver corrisposto al Ce.. l'importo di L. 9.746.194 e cioè il 25% degli importi indicati nelle specifiche presentate dal professionista. Il Comune, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che il Ce.. era stato interamente soddisfatto delle sue spettanze. Si costituiva Ce.. che contestava il fondamento dell'opposizione. Il Tribunale di Lecce con sentenza del 1997 rigettava l'opposizione riconoscendo che il residuo credito del Ce.. era proprio quello riportato da decreto ingiuntivo.
Proponeva appello il Comune di Poggiardo precisando che il compenso:
concordato era un compenso unico per tutti e quattro i professionisti, sicché la pretesa dell'ing. Ce.., di ottenere l'intero compenso senza alcun riferimento al rapporto unitario, era infondata. Si costituiva l'ing. Ce...
La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 448 del 2005, accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale osservava: che l'ing. Ce.. non avrebbe potuto ottenere il pagamento dell'intero compenso perché le prestazioni, inerenti alla progettazione e alla direzione dei lavori, erano stati espletati da tutti e quattro i professionisti, come risultava dai documenti controfirmati dagli stessi congiuntamente. La cassazione della sentenza n. 448 /2005 della Corte di Appello di Lecce è stata chiesta dall'Ing. Ce.. Sergio con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Poggiardo ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione, sollevata dal controricorrente, relativa alla nullità della procura rilasciata dal ricorrente in considerazione della lamentata genericità ed indeterminatezza della stessa e dell'assenza dello specifico riferimento al giudizio di legittimità cui avrebbe dovuto riferirsi. 1.1.= L'eccezione non merita di essere accolta.
i 1.2.= Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la genericità della formula adottata per il conferimento della procura di cui all'art. 365 cod. proc. civ. e la mancanza di un espresso riferimento al giudizio di cassazione non comportano l'esclusione della specialità della procura medesima, quando questa sia desumibile con certezza dal rilascio in calce o a margine dell'atto contenente il ricorso così da implicare, in maniera precisa e sicura, lo specifico riferimento della procura al ricorso al quale essa inerisce e con il quale forma materialmente corpo (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 29785: del 2008, n. 21829 del 2010).
2 a) Con il primo motivo Ce.. Sergio lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per errata interpretazione delle carte processuali, disciplinare di incarico. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, laddove nell'interpretare la frase "incarico congiunto", non ha tenuto in considerazione le diverse funzioni, materie e competenze, di ciascun professionista confondendo il termine "congiuntamente" con la mera divisione per quattro dell'importo relativo ai compensi da corrispondere. Piuttosto, ritiene il ricorrente, la delibera di incarico del 3 agosto 1988 evidenzia e ribadisce che i professionisti avrebbero svolto l'incarico congiunto ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e che agli stessi sarebbero spettati i compensi professionali, come per legge. Per altro, specifica il ricorrente, "l'onorario spettante a più professionisti, cui è stato conferito incarico congiunto, va calcolato secondo le vigenti tariffe di cui ai rispettivi ordini professionali". 2= b) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per errata interpretazione delle carte processuali. Avrebbe errato la Corte territoriale, ancora secondo il ricorrente, per non aver considerato che l'incarico di cui si dice trovava la sua fonte nel Disciplinare di incarico e, dunque, per non aver considerato che tutti gli altri atti presentati dal Comune, negli atti del giudizio, erano "meri atti di parte non opponibili ai terzi e come tali andavano valutati".
2.1 .= La Corte rileva, anzitutto, che questi motivi possono (e debbono) essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza, dato che entrambi si completano e si specificano.
2.2.= Entrambe le censure non meritano di essere accolte, essenzialmente, perché non presentano i caratteri
dell'autosufficienza. Il ricorrente nel richiamare alcune espressioni del disciplinare di incarico non da"possibilità di una visione complessiva dello stesso documento. Piuttosto: a) va qui rilevato che, il contro ricorrente, riportando, mediante trascrizione, le delibere comunali relative al conferimento dell'incarico e la Delib. n. 530 del 1988, n. 3, da modo di accertare "(....) che il compenso da liquidare sarà unico trattandosi di incarico congiunto" e, dunque, da modo di ritenere fondate e di apprezzare le ragioni che la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione, b) Di più. Come evidenzia il contro ricorrente e come, tuttavia, è;
nell'ordine delle cose, il Disciplinare di incarico è un atto che trova fondamento in precedenti atti dell'Ente pubblico ed esso stesso rappresenta il punto finale di un procedimento amministrativo. Di qui, la conseguenza che il Disciplinare di cui si dice non può che richiamare gli atti cui lo stesso si ricollega e da cui trae la sua legittimità, come parte integrante del suo contenuto. Pertanto, appare priva di fondamento l'affermazione del ricorrente che vorrebbe indicare tutti gli atti diversi dal Disciplinare di incarico, "meri atti di parte non opponibili ai terzi".
3.= Con il terzo motivo, il ricorrente, lamenta la violazione di norme di i diritto per contrasto della sentenza con la L. n. 143 del 1949, art. 7. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte territoriale avrebbe violato: a) la L. n. 143 del 1949, art. 7 (Approvazione della tariffa professionale degli Ingegnerie degli architetti) laddove afferma che "quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa", b) l'art. 17 del Codice deontologico degli Ingegneri, laddove si afferma che "nei rapporti con professionisti non laureati, Geometri, Periti Edili, Industriali, ecc. i cui campi di attività, entro i limiti stabiliti dalla legge, interferiscono parzialmente con quelli dell'Ingegnere, questi dovrà esigere che tali limiti vengano rigorosamente rispettati".
3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta perché la Corte territoriale ha applicato correttamente la legge ed ha adeguatamente indicato le ragioni della decisione cui è pervenuta. 3.2.= A ben vedere, la Corte territoriale, come già si è detto, ha preso atto che il compenso era stato determinato, pattiziamente, nei limiti e nei modi di cui si è detto, in precedenza, ed ha ritenuto, sia pure implicitamente, quella pattuizione, legittima e coerente con i principi e la normativa di cui alla L. n. 143 del 1949
(Approvazione della tariffa professionale degli Ingegnerie degli architetti) e in particolare ha dato per acquisito la natura dispositiva della norma di cui alla L. n. 143 del 1949, art. 7, in ragione e alla luce della L. n. 404 del 1977, art. 6.
Non solo, ma, la liquidazione di cui si dice è avvenuta tenuto conto, e nel rispetto, delle "specifiche" e/o delle indicazioni presentate dalla stesso ing. Ce...
3.3.a.= È giusto il caso di evidenziare che è orientamento di questa Corte quello secondo cui, l'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dalla L. n. 404 del 1977, art. 6, ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto la L. n. 404 del 1977, art. 6, interpretando autenticamente la L. n. 340 del 1976, art. unico - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3, cosi, poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6, cit., riguarda anche i professionisti privati (sent. 19 luglio 2001 n. 9806 e 14 ottobre 2004, n. 20296). 3.3.b.= Irrilevante e/o comunque trascurabile, in questa sede, è la censura relativa all'asserita lesione dell'art. 17 del codice di deontologia professionale e per la ragione assorbente che le norme del codice di deontologia professionale hanno una forza coercitiva limitata agli appartenenti alla categoria cui quel codice si riferisce,e non valgono nei confronti dei terzi. In definitiva, il ricorso va rigettato e, il ricorrente, condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011
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