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315 Risoluzione e annullamento del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 315 Risoluzione e annullamento del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 315 Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.


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