334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale. - Dlgs 14/2019 -Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
la giurisprudenza |green
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