336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.
la giurisprudenza |green
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