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Diffamazione a mezzo stampa - diritto di cronaca – Cass. n. 21969/2020

stampa - diritto di cronaca - Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Fonte informativa investigativa o giudiziaria - Verità putativa della notizia - Configurabilità - Condizioni - Verifica dell'evoluzione della notizia al momento della sua divulgazione - Necessità - Fattispecie in tema di correzione di errore materiale del decreto di archiviazione dell'indagine.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato il carattere diffamatorio dell’articolo di stampa in cui si riportava che un avvocato era stato "indagato nel passato" per traffico d'armi, senza aver verificato che la fonte della notizia, costituita da un decreto di archiviazione risalente ad otto anni prima, era stata successivamente oggetto di correzione di errore materiale, con cancellazione del riferimento all'indagine a carico dell'avvocato, annotata sull'originale del provvedimento).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21969 del 12/10/2020 (Rv. 659408 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

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