Riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave – Cass. n. 21819/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Figli maggiorenni- Portatori di handicap grave- Condizione giuridica- Equiparazione ai figli minori ex art. 337 septies c.c.- Riduzione dell'autonomia personale- Accertamento- Necessità.
Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021 (Rv. 662302 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_337 septies