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Pagamento di un tributo quale condizione di ammissibilità della domanda – Cass. n. 21233/2021

Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Processo straniero - Pagamento di un tributo quale condizione di ammissibilità della domanda - Contrarietà all'ordine pubblico italiano - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di accertamento dell'efficacia di sentenze straniere, non è contraria all'ordine pubblico italiano la statuizione adottata in un ordinamento che preveda il pagamento di un tributo quale condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, purché l'assoggettamento a tale onere non risulti estraneo alla finalità di buon funzionamento del processo civile, precludendo o ostacolando gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 21233 del 23/07/2021 (Rv. 662182 - 02)

 

Corte

Cassazione

21233

2021