Attitudine al lavoro del coniuge economicamente più debole – Cass. n. 20866/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Attitudine al lavoro del coniuge economicamente più debole - Assenza di redditi adeguati - Prova della non colpevolezza di tale condizione - Onere del richiedente l'assegno - Fondamento.
In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 (Rv. 661970 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_2697